Reclami – Art. 35 C.C.N.L.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l’organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell’art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.