Accordi locali – Art. 38 C.C.N.L.

(Testo aggiornato con Allegato 11 dell’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 3/3/2022)

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

a. alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

b. alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

c. alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 20;

e. alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa. L’obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.

f. alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa;

g. alla determinazione dell’elemento variabile della retribuzione,  secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente C.C.N.L.;

h. alle attuazioni di cui all’art. 18;

i. alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 21;

l. alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

m. alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;

n. alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 87.

L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l’erogazione dell’E.V.R. deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

  1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
  2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
  3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la  comparazione dell’ultimo  triennio di  riferimento  con  quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’E.V.R. (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’E.V.R.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

  1. ore denunciate in  Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
  2. volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’E.V.R. nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente  procedura:

  1. l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
  2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque  esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’E.V.R. nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.              ·

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

  1. alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 29;
  2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
  3. all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
  4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
  5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
  6. all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 91;
  7. alle determinazioni di cui all’art. 37, relativo alle quote sindacali;

Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile  dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia

Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

 Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

a. alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

b. alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

c. alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 20;

e. alla determinazione dell’indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;

f. alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa;

g. alla determinazione dell’elemento variabile della retribuzione,  secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente Ccnl;

h. alle attuazioni di cui all’art. 18;

i. alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 21;

l. alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

m. alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;

n. alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 87.,

Le previsioni di cui alle lett. b), e), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015.

L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l’erogazione dell’E.V.R. deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

  1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
  2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
  3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la  comparazione dell’ultimo  triennio di  riferimento  con  quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’E.V.R. (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’E.V.R.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

  1. ore denunciate in  Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;[su_spacer size=”10″]
  2. volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’E.V.R. nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente  procedura:

  1. l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
  2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque  esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’E.V.R. nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.              ·

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

  1. alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 29;
  2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
  3. all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
  4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
  5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
  6. all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 91;
  7. alle determinazioni di cui all’art. 37, relativo alle quote sindacali;
  8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile  dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia

Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.