2022/03/03 – Allegato 11 – Art. 38 C.C.N.L. – Accordi locali

(Allegato dell’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 3/3/2022)

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

(omissis)

e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa.

L’obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.

(omissis)

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