(Allegato dell’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 3/3/2022)
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
(omissis)
e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa.
L’obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.
(omissis)