Aspettativa – Art. 39 C.C.N.L.

All’operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso – compatibilmente con le necessità tecnico- organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno – un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.

E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L’impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.