Indennità di reperibilità – Art. 4 C.C.P.L

Le Parti concordano che possano essere previsti, qualora necessario, turni di reperibilità. Ciò in particolare, ma non esclusivamente, per le lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, come ad esempio per lo sgombero neve e per le manutenzioni.

Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori cui sarà richiesta è riconosciuta una indennità determinata come segue:

 ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di euro 50 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);
la reperibilità può anche essere regolata a giornate intendendosi per tali gruppi consecutivi di 24 ore, in tal caso l’indennità giornaliera è fissata in euro 8 lordi dal lunedì al sabato ed euro 10 lordi per giornata festiva; oltre a quanto sopra verrà erogata la paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate.

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all’azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e, pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con la Società, e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata.

Il turno di reperibilità non potrà eccedere i 7 giorni consecutivi e le due settimane al mese. Qualora la prestazione effettuata in reperibilità ecceda le 3 ore consecutive, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art 7 del D.lgs. n 66/2003, al lavoratore saranno assicurate almeno 8 ore di riposo consecutivo prima di riprendere servizio.

Le Parti invitano le stazioni appaltanti, in particolare quelle pubbliche, a prevedere all’interno dei propri capitolati e voci di prezzo l’indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d’asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione di verifica e segnalazione qualora vengano assoggettati a ribasso elementi inderogabili del costo del lavoro senza valida giustificazione.

Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è riconosciuta una indennità determinata come segue:

  • ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di euro 45 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato motivo, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità.
  • è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all’interno dei propri capitolati e voci di prezzo l’indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d’asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.