Mansioni promiscue – Art. 4 C.C.N.L.

L’operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività da lui svolta.

Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.