Assunzioni – Art. 40 C.C.N.L.

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l’impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell’eventuale periodo di prova;
4) il termine del rapporto in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale.