Assunzioni (documenti) – Art. 41 C.C.N.L.

(Norma per impiegati)

All’atto dell’assunzione l’impiegato deve presentare:

1) la carta d’identità o altro documento equipollente;
2) i documenti atti a comprovare l’eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
6) il libretto di lavoro o la scheda professionale.

I lavoratori stranieri sono tenuti a presentare la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel corso del rapporto di lavoro l’impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

È in facoltà dell’impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L’impiegato deve dichiarare all’impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Cessato il rapporto di lavoro, l’impresa deve restituire all’impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.