(norma per impiegati)
(Allegato 10 all’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto il 03/03/2022)
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Qualifica | Periodo di prova (max) |
---|---|
prima Categoria e prima categoria super | 6 mesi |
seconda categoria | 6 mesi |
4° livello | 3 mesi |
terza categoria | 3 mesi |
quarta categoria e quarta categoria primo impiego | 3 mesi |
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso;
nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica.
Durante l’assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso.
La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell’impresa deve essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L’impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l’impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Qualifica | Periodo di prova (max) |
---|---|
Prima categoria super | 6 mesi |
prima categoria | 5 mesi |
seconda categoria | 3 mesi |
4° livello | 3 mesi |
terza categoria | 2 mesi |
quarta categoria | 2 mesi |
quinta categoria primo impiego | 2 mesi |
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l’assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso.
La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell’impresa deve essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L’impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l’impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.