Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
- stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 45);
- superminimo collettivo;
- superminimo “ad personam” di merito;
- ex indennità di contingenza;
- premio di produzione territoriale;
- elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 47);
- aumenti periodici di anzianità (v. art. 49);
- compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
- provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
- indennità sostitutiva di mensa (v. art. 48);
- indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 50);
- indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 52);
- indennità di zona malarica (v. art. 53);
- ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfetaria;
- rateo della 13ª mensilità (v. art. 63);
- rateo del premio annuo (v. art. 64);
- rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per cento settantatré.