Retribuzioni: Elementi del trattamento economico globale – Art. 44 C.C.N.L.

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

  1.  stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 45);
  2. superminimo collettivo;
  3.  superminimo “ad personam” di merito;
  4. ex indennità di contingenza;
  5. premio di produzione territoriale;
  6. elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
  7. indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 47);
  8. aumenti periodici di anzianità (v. art. 49);
  9. compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
  10. provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
  11. indennità sostitutiva di mensa (v. art. 48);
  12. indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 50);
  13. indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 52);
  14. indennità di zona malarica (v. art. 53);
  15. ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfetaria;
  16. rateo della 13ª mensilità (v. art. 63);
  17. rateo del premio annuo (v. art. 64);
  18. rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per cento settantatré.