E.V.R. Elemento variabile della retribuzione – Art. 46 C.C.N.L.

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 38.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.

L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigen-
te contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.