- Dal 01/10/2016
Vengono confermate le seguenti indennità:
- indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
- rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
- al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all’altro e che non sia posto in ruolo a disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferimento per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro.
Le indennità di cui alle lettere a. e b. sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.
Le indennità di cui ai punti b. e c. sono cumulabili in caso di trasferimento.
Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l’eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di sevizio.
Le indennità percentuali di cui alle lettere a. e b. sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, compreso l’E.D.R.
Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all’art. 20 Gruppo D, secondo comma del CCNL 20 maggio 2004.