Indennità di cassa e maneggio denaro – Art. 50 C.C.N.L.

All’impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell’otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell’ex indennità di contingenza.

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell’impiegato.