Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria – Art. 52 C.C.N.L.

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 44;

una indennità di euro 25,82 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.