Lavori fuori zona – Art. 55 C.C.N.L.

Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune per il quale l’impiegato è stato assunto.

All’impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l’andata ed il ritorno dal confine territoriale del Comune al posto di lavoro, sempreché l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.

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