Qualora nella località ove l’impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l’impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.