E’ confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune nella misura del 23% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l’E.D.R..
Con riferimento ai lavori su fune le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e quindi per le sole lavorazioni in “sospensione”, che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l’adozione di dispositivi di protezione collettivi.
In merito all’applicazione dell’indennità ai lavori su fune e ai rocciatori le Parti si danno atto che qualora in sede di rinnovo del CCNL per tali figure sia previsto un inquadramento differente e superiore rispetto all’attuale, si incontreranno nei tempi più rapidi possibile onde rideterminare l’indennità tenendo conto dell’aumento dei costi derivato dal rinnovo del CCNL.
E’ prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.
Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto.
Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all’art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).
Fermo restando quanto sopra, in relazione al particolare disagio legato al lavoro in gallerie di particolare lunghezza le Parti concordano che qualora il fronte di lavoro sia situato a più di 2 km dall’imbocco/uscita verrà riconosciuta una indennità maggiorata rispetto alle precedenti di 4 punti percentuali (quindi totali: 50%, 30%, 22%), qualora la distanza sia pari o superiore ai 4 chilometri la maggiorazione citata sarà invece di 6 punti percentuali (quindi totali: 52%, 32%, 24%)
Codice | Fino a 2 km (*) | > 2 km. e fino a 4 Km (*) | > 6 km (*) |
---|---|---|---|
1 | 46% | 50% | 52% |
2 | 26% | 30% | 32% |
3 | 18% | 22% | 24% |
Dove:
- codice 1 = Addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio
- codice 2 = Addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie
- codice 3 = Addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili.
Le Parti concordano inoltre che agli operai che in provincia di Savona lavorano nelle condizioni di disagio elencate nell’art. 20, gruppo A del C.C.N.L., spettano unicamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per “situazioni extra”.
E’ confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004., compreso l’E.D.R..
E’ prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.
Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto.
Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all’art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).
Le Parti concordano inoltre che agli operai che in provincia di Savona lavorano nelle condizioni di disagio elencate nell’art. 20, gruppo A del C.C.N.L., spettano unicamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per “situazioni extra”.