Licenziamento e di dimissioni (Preavviso di) – Art. 71 C.C.N.L.

(norma per impiegati)

(Testo aggiornato in conformità a allegato n. 13 all’Accordo nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2022)

Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art.100, il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

  • mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
  • mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
  • mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell’atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:

  • mesi uno per gli impiegati di prima categoria supere di prima categoria;
  • mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria l’ impiego;
  • mesi due per gli impiegati di prima categoria supere di prima categoria;
  • mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
  • mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.

L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 100, il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

  • mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
  • mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
  • mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
  • mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
  • mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile.

L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.