(norma per impiegati)
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297.
Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 del codice civile sub art. 1 della legge n. 297.
Inoltre all’impiegato proveniente dalla categoria operai spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, un’indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per l’anzianità maturata fino al 30 giugno 1979, e di 23/30 per l’anzianità maturata dopo tale data.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
L’indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai nn. dall’1 al 18 dell’art. 44 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 in poi.
Se l’impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
È in facoltà dell’impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall’indennità di cui al presente articolo quanto l’impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dall’impresa.
Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall’art. 69 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.