(norma per impiegati)
In caso di morte dell’impiegato le indennità indicate agli artt. 71 e 72 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini fino al secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall’art. 2122 del codice civile.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell’impiegato circa l’attribuzione e la ripartizione dell’indennità.