In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell’impiegato, l’impresa ha l’obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale l’impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n.112 relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale.