Part-time (Lavoro a tempo parziale) – Art. 78 C.C.N.L.

(norma comune a operai e impiegati)

Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente C.C.N.L., potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:

  1. volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
  2. compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell’ufficio, unità produttiva e dell’azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
  3. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
  4. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
  5. Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).

L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l’orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell’assistenza delle R.S.U. o delle Organizzazioni sindacali territoriali.

L’organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007.

Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

I contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE stessa(*)

(*) paragrafo introdotto dall’accordo 19 aprile 2010 – Allegato 5 – Lavoro a tempo parziale

Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all’INPS del ricorso all’istituto del part-time e dell’orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS territoriali, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati:

  • con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti,
  • con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici,
  • con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico,
  • nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente,
  • ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.

Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa edile.

Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfettariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi onnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul t.f.r.

Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e 54 del presente contratto.

Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.

In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 44.

La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.

In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.

Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l’impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U., o in mancanza, alle Organizzazioni territoriali sindacali.

E’ istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.

Pagine collegate:

Il glossario dei contratti (CCNL e CCPL)