(norma comune a operai e impiegati)
Le parti concordano, anche ai fini dell’attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 e 10 aprile 1991, n. 125, di verificare l’andamento dell’occupazione femminile nell’ambito dell’Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso le Scuole edili di cui all’art. 91 del C.C.N.L.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente C.C.N.L. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. Per il lavoratore padre si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, 1° comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all’art.32 del D.lgs. n.151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’Allegato C del presente C.C.N.L.