L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.
In alternativa a quanto sopra previsto, l’impresa potrà corrispondere una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 10,00 lordi giornaliera.
Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.
Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l’indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:
- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l’orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Negli altri casi è dovuta in toto.
Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell’indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.
Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri
in corso.
Dal 1 luglio 2024 l’indennità di mensa è elevata a euro 10,25 lordi giornalieri.
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.
Ove non sussistano le condizioni per l’attuazione di quanto sopra previsto, l’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,50 giornaliere.
Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.
Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l’indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:
- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l’orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Negli altri casi è dovuta in toto.
Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell’indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.
Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore.
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.
Convenzioni per pasto caldo
Indennità monetaria sostitutiva
Calcolo indennità per giorni parziali
Autisti
Costi pranzo caldo
Esclusioni
Impegni delle Parti sociali