(norma per operai)
Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS. In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell’art.2 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
L’impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al 1° comma e che oltrepassi le due settimane, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.