(Contenuto aggiornato in conformità a Allegato 14 all’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 3/3/2022)
II contratto a tempo determinato è stipulato ai sensi del D.lgs. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 78/2014.
Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero di rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto é stato stipulato.
E’ riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguito dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 5 comma 4-quater del D.lgs. n. 368/2001.
II diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto at sensi dell’art. 5 comma 4-sexies del D.Lgs n. 368/2001.
Gli intervalli di tempo di cui all’art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di:
II ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitato che esercitano il diritto di sciopero
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli arti. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a insieme di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,- ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi,
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
- da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando le esclusioni operano dall’art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n.368/01, il ricorso a contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa in feria mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere interamente con riferimento a lavoratori iscritti in BLEN.IT.
Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.lT sarà corso della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con un termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 368/2001 per le imprese che fino a 5 dipendenti è sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, cosi come individuate dagli art. 113 del CCNL edili industria e 3, lett. C), del CCNL edili cooperative, l’ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Visto l’Avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell’art. 5, comma 4bis, del citato decreto legislativo n. 368/01 e s.m.i., le parti concordano che l’ulteriore contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’Organizzazione territoriale aderente all’Ance e alle Associazioni Cooperative formazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori delle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente C.C.N.L.