Orario di lavoro e accordi aziendali – Art. 2 C.C.P.L.

Per i lavori di importo superiore a 3 milioni di Euro nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private richiedano, per le caratteristiche dell’opera, regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l’apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:

  • regimi d’orario di cantiere e durata;
  • condizioni di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali locali;
  • condizioni di sicurezza;
  • costi e indennità aggiuntive previste dalla contrattazione nazionale;
  • verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell’ambito urbano.

Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, con preavviso di almeno ventiquattro ore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l’articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.