L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’ EET Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per l’anno successivo, mediante una valutazione effettuata sui seguenti quattro indicatori:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Savona;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- ore denunciate alla Cassa Edile di Savona, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- un ulteriore indicatore concordato annualmente dalle Parti Sociali sottoscritte.
Dall’esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l’anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.
Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, anche il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.
Le imprese che intendono avvalersi della norma contrattuale prevista per le particolari situazioni di difficoltà, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti a una delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto, alla Cassa Edile di Savona e alle RSU o RSA se costituite. Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.
In sede di stipula del presente contratto, per quanto riguarda l’anno 2022 (verifica 2021) , le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti positivi, constatano che a livello territoriale esistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR. I valori mensili da riconoscere secondo quanto previsto, sono riportati di seguito:
Livello | Importo mensile (euro) | Importo orario (euro) |
---|---|---|
7 | 48,90 | 0,28 |
6 | 44,00 | 0,25 |
5 | 36,70 | 0,21 |
4 | 34,25 | 0,20 |
3 | 31,80 | 0,18 |
2 | 28,62 | 0,17 |
1 | 24,45 | 0,14 |
Livello | Importo mensile (euro) | Importo orario (euro) |
---|---|---|
7 | 31,79 | 0,18 |
6 | 28,60 | 0,17 |
5 | 23,86 | 0,14 |
4 | 22,26 | 0,13 |
3 | 20,67 | 0,12 |
2 | 18,60 | 0,11 |
1 | 15,89 | 0,09 |
Livello | Importo mensile (euro) | Importo orario (euro) |
---|---|---|
7 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 |
4 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
1 | 0,00 | 0,00 |
Le Parti inoltre individuano quale quarto indicatore valevole per la verifica dell’anno 2022 il numero medio di operai occupati per impresa, confermando al contempo la necessità di incontrarsi nel mese di novembre 2022 per le opportune verifiche e l’individuazione del quarto indicatore per l’anno successivo.
Inoltre le parti si confermano che a seguito del rinnovo del CCNL si incontreranno onde verificare la necessità di modifica del presente articolo qualora ritenuto dalle stesse necessario in relazione alla disciplina dell’EVR prevista a livello nazionale.
Con riferimento alla disciplina dell’EVR le parti si danno atto che la stessa ha caratteristiche tali da integrare le previsioni in tema di detassazione egli elementi correlati alla produttività così come in oggi disciplinati.
Pertanto Le parti si danno atto che il presente accordo sarà depositato presso l’ITL competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ai fini delle seguenti diposizioni:
- art. 3, comma 2, del Decreto-Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, in considerazione dell’onnicomprensività delle somme concordate nel presente accordo, che non saranno computate ai fini del calcolo degli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.;
- art. 1, commi 67 e 68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, in conformità ai quali le parti si danno atto che gli importi di cui al presente Accordo sono totalmente variabili e correlati a miglioramenti di competitività dell’impresa;
- art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto applicabile, stante la connessione degli importi previsti nel presente Accordo come Premio di Partecipazione e Premio di Affidabilità Produttiva alle finalità di cui al predetto comma 182 nonché con quanto disposto dal Decreto Interministeriale 26 marzo 2016 e dalle successive modifiche, integrazioni e norme attuative.
In particolare le Parti si danno atto che l’EVR è conforme e riconducibile a quei “premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” per i quali è possibile, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, beneficiare delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dall’art. 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016 e s.m.i.); a tal fine si concorda che il periodo congruo di riferimento per la misurazione degli incrementi degli indicatori è lo stesso preso a base per la verifica della maturazione del diritto al premio e, quindi il triennio sul triennio precedente come previsto dal CCNL.
Le Parti pertanto si danno atto che l’andamento incrementale di almeno 2 degli indicatori esaminati a livello territoriale costituisce anche la condizione per la conseguente applicazione del regime agevolato di tassazione di cui alle norme citate per l’intero ammontare dell’EVR erogato.
Ciò ferme restando tutte le condizioni normative per il riconoscimento e l’applicazione del beneficio. A tali esclusivi fini invece non rileva la verifica degli indicatori aziendali.
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’ EET Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per l’anno successivo, mediante una valutazione effettuata sui seguenti quattro indicatori:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Savona;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- ore denunciate alla Cassa Edile di Savona, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- un ulteriore indicatore concordato annualmente dalle Parti Sociali sottoscritte.
Dall’esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l’anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.
Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, anche il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.
Le imprese che intendono avvalersi della norma contrattuale prevista per le particolari situazioni di difficoltà, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti a una delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto, alla Cassa Edile di Savona e alle RSU o RSA se costituite. Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.
In sede di stipula del presente contratto, per quanto riguarda l’anno 2016, le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti negativi, constatano che a livello territoriale non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR e pertanto convengono di rinviare la determinazione del quarto indicatore alla verifica programmata per il mese di novembre relativa all’anno 2017.