Aspettativa impiegati – Art. 69 C.C.N.L.

All’impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

L’impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l’impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.