La Cassa Edile di Savona corrisponde al lavoratore iscritto un assegno in occasione di ogni nascita di un figlio, a prescindere dal requisito o meno a percepire altre forme di aiuto non erogate dalla Cassa Edile.
L’importo spettante è pari a 250 euro.
Il lavoratore alla data dell’evento deve:
- Essere dipendente (non in prova) di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona;
- Essere attivo presso la Cassa Edile di Savona;
- Aver beneficiato dell’ultimo premio A.P.E.
Il lavoratore deve presentare domanda con allegata la seguente documentazione:
- Certificato di nascita del figlio con indicata la maternità e la paternità.
Se la documentazione è in lingua estera dovrà essere accompagnata da traduzione di notaio o del consolato.
Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive/atti di notorietà.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di nascita del figlio.
La Cassa Edile riconosce ai lavoratori iscritti un contributo economico in occasione della nascita di un figlio per un massimo di due eventi.
L’importo è determinato in proporzione al numero di ore di lavoro ordinario effettuate nel triennio precedente l’evento sulla base dei seguenti parametri di riferimento:
- Gli importi massimi per la prima e la seconda erogazione sono rispettivamente pari a €. 800,00 e a €. 600,00 e vengono erogati al lavoratore che, nel triennio precedente l’evento abbia maturato almeno 3.000 ore presso la sola Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal Regolamento dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
- Gli importi minimi della prestazione sono stabiliti rispettivamente pari a €. 260,00 e pari a €. 200,00 e vengono erogati nel caso in cui il lavoratore raggiunga i requisiti minimi per ottenere la prestazione.
Il lavoratore deve al momento dell’evento:
- Essere iscritto alla Cassa Edile di Savona
- Avere maturato, presso la sola Cassa Edile di Savona, nel triennio precedente l’evento, almeno 1.000 ore, calcolate secondo i criteri previsti dal Regolamento dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E).
Per ogni nascita la prestazione è concessa solo da uno dei due genitori (padre o madre) del nascituro.
La prestazione viene erogata nel solo caso in cui il lavoratore non possa beneficiare del contributo statale “bonus bebè”.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di nascita del figlio.