E’ il “valore complessivo dell’opera” oggetto di appalto decurtato dei soli costi (progettazione e servizi accessori) che non concorrono direttamente alla realizzazione dell’opera edile.
Nel caso, ad esempio, di un appalto che prevede oneri di esproprio anticipati dalla impresa affidataria, il valore delle opere edili é pari al valore complessivo dell’opera decurtato degli oneri di esproprio.
Nella determinazione del valore delle opere edili, va tenuto conto che il “valore complessivo dell’opera” é pari:
- negli appalti pubblici, alla cifra indicata in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso;
- negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, all’importo indicato nella notifica stessa; negli altri appalti al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva.
Il “valore delle opere edili” è, in altri termine, pari alla somma degli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.