Come deve essere conteggiata la manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino)?

Sussistendo per tali lavoratori, distaccati da paesi convenzionati con l’Italia, l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, la fattispecie ricade nell’alveo dell’art. 5, comma 5 del DM che prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che, dalla FAQ n. 5 della Comunicazione CNCE n. 798/2021, potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il costo del lavoro.