Sussistendo per tali lavoratori, distaccati da paesi convenzionati con l’Italia, l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, la fattispecie ricade nell’alveo dell’art. 5, comma 5 del DM che prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che, dalla FAQ n. 5 della Comunicazione CNCE n. 798/2021, potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il costo del lavoro.
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