Contributi Cassa Edile – assoggettamento previdenziale

Per le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e le ore delle festività di cui al punto 3) dell’art. 18 del CCNL industria edile, nonché per le eventuali maggiorazioni per i capisquadra (che concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini G.N.F. della Cassa Edile), A TITOLO ESEMPLIFICATIVO l’imponibile previdenziale può essere rapidamente calcolato secondo lo schema riportato nella tabella successiva:

INPS – Servizio riscossione contributi e vigilanza
Roma, 5 giugno 1990

Circolare n. 125

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Il D.L. 24.4.1990, n. 82 (G.U. n. 95, serie generale, del 24.4.1990) detta, tra l’altro, norme in materia di contribuzioni dovute a questo Istituto.

Si illustra il contenuto delle norme contenute nel provvedimento.


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5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili. Contribuzione.

L’art. 3, commi 6, 7 e 8, regola il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili.

Sulla base di tale normativa si precisa quanto segue.

  1. Le somme accantonate alle Casse Edili a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché, nella ipotesi in cui sia previsto localmente, il contributo di mutualizzazione per i casi di malattia e infortuni di cui all’art. 19, comma 9, del c.c.n.l. 7.10.1987, rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della L. 30.4.1969, n. 153 e, quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare. Si richiamano, al riguardo, le istruzioni impartite con circolare n. 98 del 9.5.1988, punto 3.2 lett. f).
  2. Le somme versate dal datore di lavoro e dal lavoratore alle Casse Edili per tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo, per 5/6 a carico del datore di lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 38, lett. a del c.c.n.l. vigente, contributo per l’anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione), con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del decreto in parola e cioè dall’aprile 1990 (denuncia con scadenza 20 maggio 1990) vanno assoggettate a contribuzione nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in argomento, con riferimento anche alla previsione normativa secondo la quale anche la quota del lavoratore va assoggettata a contribuzione nella misura pari al 15%, in attesa della conversione in legge del provvedimento, i datori di lavoro opereranno come segue:

  • dalla retribuzione lorda imponibile – determinata secondo le norme generali e comprensiva delle somme di cui alla lettera a) – detrarranno la quota a carico del lavoratore destinata alla Cassa Edile;
  • sommeranno alla retribuzione di cui sopra il 15 per cento del contributo dovuto alla Cassa Edile di cui si è detto prima (comprensivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

Detta percentuale viene a configurare nella sostanza un incremento della base imponibile e, pertanto, agli effetti dell’assolvimento dell’obbligo contributivo essa deve essere considerata come tale e ricompresa nel monte retributivo complessivo da esporre nella colonna “Retribuzioni” quadro B del Mod. D.M. 10/2-89.

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