Contributo A.P.E. – Le risposte ai quesiti delle Imprese

E’ un contributo a carico delle Imprese destinato in prima battuta alla costituzione e all’incremento del Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) ed, in seconda battuta, al riconoscimento ai lavoratori della Anzianità professionale ai lavoratori edili.

Ai lavoratori edili l’anzianità professionale edile é riconosciuta a livello di sistema e non a livello aziendale.

Le Casse Edile attengono annualmente al Fondo, per il tramite del Sistema Bilaterale, per la liquidazione della prestazione erogata ai lavoratori, che possono vantare la certificazione di permanenza nel settore edile, in occasione del 1′ maggio.

La prestazione serve a compensare la circostanza che nei Contratti Collettivi edili non sono previsti scatti di anzianità in busta paga.

Decorrenza
Aliquota ordinaria
Aliquota premiale
Contributo minimo
01/01/2022 – (vigente)
4,54 %
2,05 %
56 euro
01/04/2019 – 31/12/2021
4,95 %
2,80 %
56 euro
01/01/2018 – 31/03/2019
4,95 %
2,80 %
52 euro
01/10/2016 – 31/12/2017
4,95 %
3,40 %
35 euro
01/09/2015 – 30/09/2016
4,30 %
4,30 %
35 euro
01/01/2015 – 31/08/2016
4,30 %
1,55 %
0
01/01/2014 – 31/12/2014
5,70 %
2,10 %
0
01/10/2011 – 31/12/2013
6,00 %
3,00 %
0
01/01/2009 – 30/09/2011
3,50 %
0
01/01/2008 – 31/12/2008
3,60 %
0
01/01/2007 – 31/12/2007
2,60 %
0
01/04/2005 – 31/12/2006
4,40 %
0
01/10/2004 – 31/03/2005
4,60 %
0
01/10/2003 – 30/09/2004
3,60 %
0
01/01/2000 – 30/09/2003
4,60 %
0
01/01/1998 – 31/12/1999
4,20 %
0
01/10/1995 – 31/12/1997
4,20 %
0
01/07/1991 – 30/09/1995
4,00 %
0
01/10/1990 – 30/06/1991
4,60 %
0
fino al 01/10/1990
6,00 %
0

Il contributo si calcola su tutti gli elementi della retribuzione (base imponibile) con riferimento a tutte le ore di lavoro delle buone prestazioni, nonché sulle ore di lavoro.

L’aliquota contributiva (vedi tabelle) è stabilita dalle Parti Sociali territoriali con apposito accordo. Generalmente la determinazione dell’aliquota avviene in occasione del lavoro dell’Integrativo Provinciale di rinnovo del contratto di contratto.

Il contributo si versa mensilmente assieme agli altri contributi Cassa Edile.

Il CCNL prevede che le Imprese sono tenute a effettuare, con riferimento ad ogni lavoratore inserito nella denuncia mensile MUT, il versamento di un contributo minimo di   56 euro e parametrato a 130 ore.

Il minimo contributivo non si applica nei seguenti casi:

  • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
  • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
  • assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Il MUT fornisce automaticamente il calcolo dell’eventuale integrazione per ogni singolo lavoratore presente in e somma conto importo al totale accanto da presente nella scheda “riepilogo versamenti e contributi”.

Sono esentati dal versamento della “Integrazione APE”  i lavoratori presenti nello stesso mese nelle denunce presentate presso più Casse Edili nel caso in cui sia raggiunto complessivamente il valore minimo atteso.

Attesa, per altro, l’impossibilità da parte delle singole Casse Edili di conoscere i casi di esclusione al momento dell’invio delle denunce mensili, il Cnce ha deliberato che dovrà essere l’impresa a richiedere la restituzione dell’integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessati, previa verifica da parte delle stesse.

La medesima procedura potrà essere adottata dalla Impresa anche nei casi di presentazione di denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo all’ordinario.

Risultano esclusi dal versamento anche tutti i lavoratori per i quali risulta essere stata presentata la denuncia mensile in assenza di ore lavorate dichiarate.

Il presupposto è che nei casi di assenza totale per tutto il mese considerato di ore lavorate è semplice strumento di comunicazione delle motivazioni delle assenze (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc.) e non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell’impresa.