2021/06/25 – Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143

  • CONSIDERATO che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l’altro, a realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza;
  • RITENUTO opportuno, in fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertitori dalla legge n. 120 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia, ivi comprese tutte le attività – anche quelle affini – e funzionalmente connesso all’attività resa dall’impresa affidataria, al fine di un livello nazionale l’esperienza recentemente sviluppato in tale settore , anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale;
  • TENUTO CONTO che la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) costituisce l’Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili e delle Edilcasse dislocate sul territorio nazionale, e che queste ultime sono in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;
  • TENUTO CONTO altresì che alla suddetta CNCE aderiscono tutte le Casse Edili ed Edilcasse promananti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali sono abilitate al rilascio del DURC on-line, di seguito Casse Edili/Edilcasse;
  • VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, all’articolo 15 ha disposizioni che disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive;
  • VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”, e in particolare l’articolo 49, comma 3, lett. b), il quale annotazione che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertitori, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
  1. In fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertitori, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il presente decreto è definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, nell’attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, come richiamato in premessa e della relativa tabella recante gli indici di congruità.
  1. La verifica della congruità di cui all’articolo 1 si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati ​​eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
  2. Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesso all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. Con ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applica alle opere il cui valore sarà pubblicato di importo pari o superiore ad euro settantamila
  4. Le disposizioni del presente decreto non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
  1. In fase di prima, la verifica della congruità della manodopera impiegata è condotta in relazione agli atti minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle più organizzazioni rappresentative per il settore edile.
  2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
  3. In caso di variazioni da parte del committente riferito ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è rilevata e rileva la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
  4. La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.
  5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono aggiornati gli indici di congruità riferiti all’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
  1. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da esso delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
  2. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
  3. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
  4. Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consenso di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventualità attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL realizzano, entro dodici mesi dall’adozione del presente decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati di cui all’articolo 6, comma 2.
  1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/ Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
  2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territoriale competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
  4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
  5. Ai fini del comma 1, l’impresa affidataria risultante non congrua può altresì beneficiare del raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
  6. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia condotta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
  2. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcassa in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie, di cui al presente decreto, anche ai fini della creazione di un’apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
  4. Con successivo decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive presente decreto, tenuto conto delle misure attuative nel frattempo.
  1. Le amministrazioni applicate all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione, comunque, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale.

Roma, 25 giugno 2021
Andrea Orlando
(Firmato)

cod.
Descrizione
% minima
1
OG1 – nuova edilizia civile compresi lmpianti e Fomiture
14,28
2
OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti
5,36
3
ristrutturazione di edifici civili
22,00
4
ristrutturazione di edifici industriali esclusi lmpianti
6,69
5
OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati
30,00
6
OG3 – opere stradali, ponti, etc,.
13,77
7
OG4 – opere d’arte nel sottosuolo
10,82
8
OG5 – dighe
16,07
9
OG6 – acquedotti e fognature
14,63
10
OG6 – gasdotti
13,66
11
OG6 – oleodotti
13,66
12
OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione
12,48
13
OG7 – opere marittime
12,16
14
OG8 – opere fluviali
13,31
15
OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica
14,23
16
OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione
5,36
17
OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale
16,47