Certificazione di regolarità – Deliberazione n.4/2005 del Comitato della Bilateralità

ANCE ANAEPA CGIA, ANSE- ASSOEDILI CNA, FIAE-CASARTIGIANI CI.AAI, ANCPL-LEGA, FEDERLAVORO COOPERATIVE, AGCI PRODUZIONE E LAVORO, ANIEM-CONFAPI, FENEAL-UIL,  FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

  1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.
  2. il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento,
  3. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, determina una posizione di irregolarità ano al giorno del versamento stesso,
  4. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di omissione contributiva;
  5. la denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva,
  6. la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell’impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa,
  7. è prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
  1. la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione,
  2. l’impresa presti idonee garanzie,
  3. la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agii operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata,
  4. sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4);
  5. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa,[
  6. il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell’Impresa.