Il Durc-online attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.
La verifica riguarda:
- le imprese, avuto riguardo alla posizione dei lavoratori subordinati e quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa.
- i lavoratori autonomi.
Le verifiche operate dal sistema Casse Edili sono due:
- A livello territoriale locale viene verificata la regolarità dell’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di propria competenza.
- A livello nazionale viene verificato che l’impresa non sia stata segnata nella Banca Dati Nazionale delle Casse Edili (BNI) delle imprese irregolari. (vedi scheda relativa).
Per il livello territoriale l’impresa è regolare se:
- ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti.
- ha dichiarato nella denuncia mensile alla Cassa Edile per ciascun operaio un numero di ore lavorate (o di assenza giustificata) non inferiore a quello contrattuale.
- ha segnalato l’eventuale sospensione dell’attività lavorativa
Per l’INPS l’impresa è regolare se:
- sussiste correntezza degli adempimenti mensili o periodici
- i versamenti effettuati corrispondono all’importo del saldo denunciato
- non esistono inadempienze in atto
- non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
Per le ditte con posizioni INPS in più province (e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi), vengono verificate tutte le singole posizioni contributive territoriali.
Per le ditte individuali, oltre alla posizione della ditta con dipendenti, viene verificata anche la posizione individuale del titolare.
Per le società, oltre alla posizione della ditta con dipendenti, viene anche verificata la posizione dei soci.
L’impresa viene considerata regolare anche in presenza di:
- dilazione amministrativa con parere favorevole della struttura periferica competente
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative
- richieste di compensazioni con crediti documentati
- sospensione della cartella o ricorso giudiziario, in caso di crediti iscritti al ruolo.
Con riferimento ai crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa è considerata regolare anche nel caso di:
- Contenzioso amministrativo, a condizione che il ricorso sia adeguatamente motivato e, quindi, non presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi
- Contenzioso Giudiziario, in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice per l’iscrizione a ruolo.
Per l’INAIL l’impresa è regolare se:
- risulta titolare di Codice Cliente con PAT attive
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti e alle dimensioni aziendali
- ha versato quanto dovuto per premi e accessori
- il rischio assicurato corrisponde a quello proprio dell’appalto.
La regolarità sussiste comunque in caso di:
- rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative o altri tipi di agevolazioni previste da disposizioni legislative (es.: calamità naturali, condoni, emersione);
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, co. 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 i concernente il caso di accertamento effettuato dall’ufficio impugnato davanti all’autorità giudiziaria, nel quale caso l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
- scostamenti non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si e’ determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge
La verifica riguarda i debiti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La verifica della regolarità contributiva opera, fatte salve le esclusioni indicate dell’art. 9 del D.M., per:
- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005.
- procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell’edilizia;
- rilascio di attestazioni SOA
I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali e’ richiesto il possesso del DURC, sono:
- i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lettera b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, co. 9, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza);
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti.
Le deleghe devono essere comunicate agli Enti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato.
Esiste un unico documento che certifica la regolarità contributiva complessiva delle Imprese, che può essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge, senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
Il sistema delle Casse Edile è coinvolto nell’istruttoria di rilascio del DURC online nel caso in cui la richiesta interessi:
- ditte catalogate nel gruppo F-COSTRUZIONI dei codici ATECO 2007 (ovvero per le Imprese alle quali l’INPS ha attribuito un Codice Statistico Contributivo (CSC) Edile).
- Imprese che applicano il CCNL edile (ad esempio quelle per la produzione del calcestruzzo, dell’armamento ferroviario e del settore marittimo) anche se classificate con un CSC propriamente Industriale,
Per tutte tali ditte sussiste, infatti, l’obbligo di iscrizione ad almeno una Cassa Edile ai fini del rilascio della Certificazione di Regolarità Contributiva.
Codice | Descrizione |
---|---|
41 | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
41.10.00 | Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione |
41.20.00 | Costruzione di edifici residenziali e non residenziali |
42 | INGEGNERIA CIVILE |
42.11.00 | Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali |
42.12.00 | Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
42.13.00 | Costruzione di ponti e gallerie |
42.21.00 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.22.00 | Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni |
42.91.00 | Costruzione di opere idrauliche |
42.99.01 | Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione |
42.99.09 | Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca |
43 | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
43.11.00 | Demolizione |
43.12.00 | Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno |
43.13.00 | Trivellazioni e perforazioni |
43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.03 | Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) |
43.22.04 | Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.05 | Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili |
Ateco | Descrizione | Codice CSC | Codice CSC | Codice CSC |
---|---|---|---|---|
41.10.00 | Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione | 70708 | ||
41.20.00 | Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali | 11301 | 41301 | |
42.11.00 | Costruzioni di strade, autostrade e piste aeroportuali | 11302 | 41302 | |
42.12.00 | Costruzioni di linee ferroviarie e metropolitane | 11303 | 41303 | |
42.13.00 | Costruzioni di ponti e gallerie | 11303 | 41303 | |
42.21.00 | Costruzioni di opere di pubblica utilitá per il trasporto di fluidi | 11303 | 41303 | |
42.22.00 | Costruzioni di opere di pubblica utilitá per l’energia elettrica e le telecomunicazioni | 11303 | 41303 | |
42.91.00 | Costruzioni di opere idrauliche | 11303 | 41303 | |
42.99.01 | Lottizzazione dei terreni connessi alla urbanizzazione | 70401 | ||
42.99.09 | Altre attivitá di costruzione di altre opere di ingegneria n.c.a. | 11302 | 41301 | 20102 |
43.11.00 | Demolizioni | 11305 | 41305 | |
43.12.00 | Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno | 11305 | 41305 | |
43.13.00 | Trivellazioni e perforazioni | 11303 | 41303 | |
43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manuntenzione e riparazione) | 11307 CA 3N | 41307 CA 3P | |
43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) | 11307 CA 3N | 41307 CA 3P | |
43.21.03 | Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) | 11306 CA 3N | 41306 CA 3P | |
43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) | 11308 CA 3N | 41308 CA 3P | |
43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione) | 11306 CA 3N | 41306 CA 3P | |
43.22.04 | Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) | 11306 CA 3N | 41306 CA 3P | |
43.22.05 | Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) | 11306 CA 3N | 41306 CA 3P | |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili | 11308 CA 3N | 41308 CA 3P | |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni | 11306 CA 3N | 41306 CA 3P | |
43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. | 11308 CA 3N | 41308 CA 3P | |
43.31.00 | Intonacatura e stuccatura | 11304 | 41304 | |
43.32.01 | Posa in opera di casseformi, forzieri, porte blindate | 11304 | 41304 |
L’interrogazione telematica ed il relativo documento cartaceo hanno validità 120 giorni a decorrere dalla richiesta (interrogazione).
Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia gia’ stato emesso il Documento di regolarità in pdf in corso di validita’, la procedura rinvia allo stesso Documento.
Il Durc on-line si ottiene dai soggetti autorizzati che devono essere muniti di specifiche credenziali (password) attraverso una unica semplice interrogazione telematica indicando semplicemente il Codice Fiscale del soggetto da verificare.
Se la interrogazione agli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che sono collegati, anche in cooperazione applicativa, è:
Nel caso la posizione di versamento nei confronti dei tre Enti della Impresa risulti regolare, viene restituito subito un Documento in formato .pdf (che sostituisce ad ogni effetto il DURC).
Nel caso la posizione di versamento nei confronti dei tre Enti della Impresa risulti irregolare, viene attivata l’istruttoria di seguito descritta.
L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
L’invito a regolarizzare produce importanti effetti: esso impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
Se ad esito della richiesta la posizione:
- non viene regolarizzata viene rilasciato un DURC irregolare con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
- viene regolarizzata viene emesso il documento DURC regolare che ha validità dalla data in cui l’impresa ha sanato l’irregolarità, ma scadenza fissata ai 120 giorni conteggiati dalla richiesta.
Di fatto i Soggetti che si trovano in una situazione di irregolarità – ricevuto il preavviso per sistemare le scoperture (con 15 giorni di tempo) – potranno comunque far generare il Durc online con esito regolare, qualora effettuino i pagamenti dovuti prima del 30° giorno dalla data della prima richiesta.
Infatti, prima di tale scadenza gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità.
La BNI-DOL è la banca dati nazionale che contiene le imprese irregolari che risultano inadempienti agli obblighi contributivi ed amministrativi nei confronti di una o più Casse Edili.[/su_note]
La BNI-DOL è alimentata da flussi giornalieri inviate dalle Casse Edili.
Con riferimento alla BNI-DOL (verifica nazionale) l’impresa è:
- in regola, se risulta che nessuna Cassa Edile ha segnalato l’impresa irregolare;
- non è in regola, se risulta che almeno una Cassa Edile ha segnalato l’impresa irregolare.
L’Impresa viene considerata in regola in caso di parziale versamento dei contributi e degli accantonamenti qualora lo scostamento tra somme dovute e le somme versate rispetto ad ciascuna Cassa Edile è non superiore a 150 euro.
La BNI-DOL viene consultata dai portale INPS e INAIL per tutte le interrogazioni di verifica di regolarità contributiva (DURC-Online) riguardanti Imprese la cui attività è inquadrata nel settore edile.
In particolare quando il sistema INPS di interrogazione della banca dati rileva:
- Un codice UNIEMENS attribuito ai datori di lavoro che hanno dipendenti
- Un codice statistico contributivo C.S.C. riferibile ad una attività edilizia
indipendentemente dal contratto di lavoro applicato provvede ad interrogare la BNI e coinvolgere nel rilascio del Durc-online anche le Casse Edili.
La Cassa Edile invia quotidianamente la segnalazione delle Imprese che hanno regolarizzato (essendo opportuno applicare la stessa regola per situazioni analoghe, viene comunicata la data di avvenuta regolarizzazione contributiva che corrisponde a quella del quinto giorno antecedente la data di accredito).
La Cassa Edile effettua mensilmente un flusso alla BNI-DOL segnalando le Imprese Irregolari.
I principali elementi che determinano la NON REGOLARITA’ dell’Impresa e conseguentemente la segnalazione d’Irregolarità alla B.N.I.-DOL:
1) versamento contributivo (mancante, effettuato “oltre il termine” o parziale)
“Ai fini dell’accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall’istituto bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il giorno successivo a quello di scadenza dell’obbligo di versamento (entro il mese successivo a quello di competenza).
Inoltre, l’inadempienza di importo non superiore a 150 € non viene segnalata alla B.N.I.-DOL, sia nel caso in cui l’importo dovuto non sia versato per intero, sia nel caso in cui si tratti di differenza tra dovuto e versato. L’impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata.
Nel computo dei 150 € rilevano anche gli interessi di mora”.
2) Denuncia mensile (mancante, trasmessa “oltre il termine”)
Il termine di presentazione della denuncia è entro il mese successivo a quello di competenza. Qualora fosse stato effettuato il versamento senza relativo invio della denuncia viene concessa ulteriore proroga di 15 gg. dalla scadenza ordinaria”.
3) Ore denunciate
Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale (commisurato all’orario di lavoro).
Nel caso di eccessivo ricorso a permessi non retribuiti, ferie e permessi, qualora l’impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale, la posizione potrà essere regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione”.
4) Interessi di Mora (per importo superiore a 150 €)
5) Sospensione di attività
La sospensione di attività deve essere segnalata dall’impresa alla Cassa Edile prima possibile (…) qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l’impresa a motivare, entro 15 gg. dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale dichiarazione, sarà considerata inadempiente e segnalata alla B.N.I.”. Con Determina n. 1/2014 il Comitato di Bilateralità ha stabilito che la mancata comunicazione della sospensione sia considerata quale irregolarità non grave.
Il Durc-online è un documento in formato «pdf» (non modificabile) che contiene i seguenti dati:
- i dati essenziali del soggetto verificato;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo
- la data di effettuazione della verifica
- la data di di scadenza di validità del Documento.
Il numero di identificativo è utilizzabile per verificare la autenticità del documento cartaceo attraverso la interrogazione del portale.
L’Imprenditore deve presentare una proposta di Concordato accompagnata da un piano di assolvimento dei debiti della impresa, inclusi quelli contributi.
Se il Tribunale omologa la proposta l’impresa ha un anno di tempo per saldare tutti i debiti elencati nella proposta.
Per garantire la prosecuzione dell’attività aziendale, L’Impresa in Concordato preventivo “in continuità” può ricevere il Durc positivo.
Le condizioni necessarie sono:
- la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
In tal caso la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa.
L’Impresa deve consegnare il piano e l’omologa alla Cassa Edile.
In presenza di una richiesta di concordato preventivo in continuità non ancora accolta dal Tribunale, la Cassa Edile può valutare esclusivamente la concessione di una rateazione del debito contributivo per il periodo necessario all’omologazione del piano di rientro.
I riferimenti normativi:
- Interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2012.
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2013
- Comunicazione CNCE n. 508 del 17 gennaio 2013
- Comunicazione CNCE n. 514 del 18 marzo 2013
A) Concordato non ancora omologato
In presenza di una richiesta di concordato preventivo in continuità non ancora accolta dal Tribunale, la Cassa Edile può valutare esclusivamente la concessione di una rateazione del debito contributivo per il periodo necessario all’omologazione del piano di rientro.
B) Concordato omologato dal Tribunale
L’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
La regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
L’Impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.
L’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
L’Impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di ammissione all’amministrazione straordinaria.
L’Impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e’ previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
Vista l’attuale situazione di crisi economica, nel 2012 è stata approvata la possibilità di rilascio di un DURC positivo nei casi in cui l’impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso.
L’utilizzo
Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell’autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n.207/2010”.
Il Durc viene rilasciato “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, […] precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo”.
La procedura
La certificazione deve essere richiesta dal soggetto creditore tramite Piattaforma informatica e la sussistenza del credito va dichiarata alla PA all’avvio di qualsiasi procedimento che prevede la richiesta di un DURC. In quel caso “il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) e il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica”.
La durata
La validità del predetto Durc è fissata in 120 giorni dalla data del rilascio
Precisazione
Il rilascio del Durc positivo non inibisce la facoltà degli Istituti e/o delle Casse edili le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva, fino al pagamento del debito.
Con la disciplina in materia di Durc On Line risulta al Committente impossibile accertare la regolarità di una impresa per gli eventi/pagamenti scadenti durante il periodo di validità del Durc stesso e nei due mesi precedenti.
E, difatti, il documento Durc online:
ha per oggetto la verifica dei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
può essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa, entro il periodo di 120 giorni della sua validità e, quindi, mantiene la validità per i successivi 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
Infine, in caso di successiva richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento già rilasciato e resta inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione per il rilascio di un nuovo Durc On Line con una nuova verifica.
Appurato che il Durc-online non è uno strumento valido per evitare di incorrere nella responsabilità solidale, si suggerisce alle Imprese di inserire nei contratti di appalto/subappalto clausole che subordinino il pagamento degli Stati d’Avanzamento e dello Stato finale alla esibizione delle Denunce mensili all’Inps e alla Cassa Edile, dei modelli di denuncia all’Inail nonché delle relative attestazioni di pagamento.
Per quanto riguarda, invece, la questione regolarità in merito alla correttezza nel pagamento delle retribuzioni, l’Imprese per tutelarsi devono chiedere la documentazione probatoria già prima richiesta (pagamenti F24, bollettini freccia, Libro unico, ecc.).
Anche se la normativa non impone ai Committenti, nel caso di lavori privati, di richiedere all’Impresa l’esibizione un Durc prima dei pagamenti, si suggerisce caldamente i Committenti di pretendere dal loro Appaltatore, comunque, la consegna di un suo Durc in originale aggiornato e dei suoi eventuali Subappaltatori prima di provvedere al pagamento di ogni fattura; e per Durc aggiornato intendiamo un Durc rilasciato in data sufficientemente posteriore a quella del periodo di esecuzione dei lavori in modo che il documento possa certificare la regolarità del soggetto nel periodo di sua permanenza in cantiere.
Diversamente il pagamento del Committente all’Impresa potrà ritenersi incauto in caso di situazioni di inadempienza da parte di quest’ultima e/o dei suoi Subappaltatori.
Il Committente rischia di dovere essere successivamente chiamato dalla Cassa Edile a provvedere ad effettuare i versamenti dovuti dall’Impresa e/o dai suoi Subappaltatori.
E ciò indipendentemente dal fatto che il Committente sia o meno ancora debitore dell’impresa.
In altri termini il pagamento alla Cassa Edile sarà dovuto in base al principio di responsabilità solidale anche nel caso in cui il Committente abbia in precedenza integralmente liquidato all’Impresa il corrispettivo di appalto stabilito dallo Stato di avanzamento dei lavori.
Il possesso di un Durc in origine ed aggiornato costituisce, pertanto, l’unica forma di tutela per il Committente.
Sebbene il Durc abbia attualmente durata di 90 gg. l’unica forma integralmente cautelativa per il Committente è quella di richiedere al suo Appaltatore la consegna di una certificazione Durc con cadenza mensile.
Solo, infatti, in questo modo il Committente ha modo di verificare gli aggiornamenti mensili delle posizioni contributive dell’Impresa e, soprattutto, di verificare per tempo che questa provvede ai versamenti contributivi alle regolari scadenze (entro il giorno 16 per INPS e fine mese (30 o 31) per Cassa Edile).
- D.Lgs. n. 81/2008 – art. 90, commi 9° e 10° / D.Lgs. correttivo 106/2009 – art. 59
- D.Lgs. 251/2004 – art. 6 / D.Lgs. 276/2003 – art. 29
- Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 – art. 118 punto 6)
- T. U. su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- D.L. 223/2006 – art. 35 (Decreto Bersani) – Legge n. 296 del 27/12/2006
- L. 248/2006 – art. 35 (Decreto Visco-Bersani)
- L. 55/1990 – art. 18
- L. 1369/1960 – art. 3
- Codice Civile – artt. 1655-1677
