Si è necessario indicarlo in considerazione della previsione di cui all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021.
Alla luce della attuale normativa in materia, sulla nomina del direttore dei lavori, laddove il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa (non legittimato, però, ai sensi del DM alla dichiarazione di cui al all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021).