Estratto Art 38 C.C.N.L. (parte relativa a E.V.R.)

….(Omissis)

Elemento variabile della retribuzione – E.V.R.

agg. 18/07/2018

L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l’erogazione dell’E.V.R. deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

  • numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
  • monte salari denunciate in Cassa Edile;
  • ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la  comparazione dell’ultimo  triennio di  riferimento  con  quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’E.V.R. (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’E.V.R.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

  1. ore denunciate in  Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
  2. volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’E.V.R. nella misura prevista al successivo comma.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente  procedura:

  1. l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
  2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque  esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’E.V.R. nella misura del 4%.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.