Possono richiedere il Durc-online i soggetti espressamente individuati dall’articolo 1 del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015:
- Amministrazioni aggiudicatrici;
- Stazioni appaltanti;
- Organismi SOA;
- Amministrazioni pubbliche concedenti o procedenti;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva ovvero un loro delegato che vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del titolare del credito, in relazione alle cessioni di crediti certificati).
Con riferimento ai soggetti delegati si precisa che i consulenti del lavoro, i commercialisti e simili, già abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 allo svolgimento di adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, non necessitano di ulteriore delega.
Si richiede telematicamente accedendo ad un servizio chiamato “Durc-online” disponibile sui portali INPS (www.inps.it) ed INAIL (www.inail.it) o raggiungibile dai portali delle Casse Edili che hanno creato sul loro sito un link alle pagine dei servizi dei portali INPS e INAIL.
Il servizio “Durc on-line” rende disponibile tre funzionalità:
- Consultazione della regolarità
- Richiesta di regolarità
- Liste richieste
Tuttavia mentre la funzione “Consultazione della regolarità” è liberamente accessibile da chiunque abbia un interesse alla presa visione dei documenti disponibili in rete, le funzionalità “Richiesta di regolarità” e “Liste richieste” sono messe a disposizione solo di un gruppo più ristretto di soggetto, quelli individuati dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015.
Per avere accesso a tutte e tre le funzionalità occorre preventivamente registrarsi (disporre cioè di un Username e di una password) e conoscere il codice fiscale del soggetto per il quale si intende verificare la regolarità.
Serve solo a consultare il “Durc On Line” già emesso ed in corso di validità per il soggetto titolare di un determinato codice fiscale.
Se non risulta disponibile alcun Documento il sistema informatico risponde che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzionalità “Richiesta regolarità”.
La Cassa Edile viene interessata nella procedura di verifica della regolarità nei soli casi di Imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.
Esiste un unico “Durc-online” che può essere utilizzato indistintamente in tutti gli ambiti in cui è prevista l’acquisizione del documento di “Verifica della Regolarità” della Impresa.
Il Durc-online viene richiesto:
- per l’erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, compresi i benefici e le convenzioni comunitarie;
- nell’ambito delle procedure di appalto delle opere, servizi e forniture pubbliche;
- nei lavori privati;
- per il rilascio di attestazioni SOA.
In tutti i casi in cui è possibile attestare subito la regolarità della Impresa, il sistema consente la visualizzazione in tempo reale del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.
In tali casi il Durc online sarà disponibile qualche giorno dopo la regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa.