Le ferie e i permessi retribuiti degli operai – Le risposte ai vs. quesiti

Ogni mese spetta all’operaio un rateo ferie pari a 1/12 delle ferie spettanti nell’anno.

Considerato che il contratto collettivo prevede 160 ore di ferie all’anno, è dovuto un rateo di 13,33 ore per ogni mese lavorato.

Le ferie non maturano durante le seguenti assenze:

  • malattia e infortunio, oltre il periodo di comporto;
  • congedo parentale;
  • assenza per malattia del bambino;
  • aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali;
  • cassaintegrazione a zero ore;
  • sciopero;
  • congedo straordinario retribuito per l’assistenza di familiari disabili;
  • altre tipologie di assenze non retribuite.

Il Contratto collettivo prevede la maturazione di 88 ore di permessi retribuiti (R.O.L.), nella misura di 1 ora ogni 20 di effettivo lavoro prestato, più malattia, infortunio e congedo matrimoniale.

I permessi sono usufruibili a richiesta del lavoratore.

Il pagamento ai lavoratori dei permessi retribuiti avviene mensilmente in busta paga, indipendentemente dal loro reale godimento, attraverso la corresponsione della maggiorazione del 4,95% della retribuzione.

Non vi è accantonamento in Cassa Edile, bensì corresponsione diretta ed immediata all’operaio.