Ogni mese spetta all’operaio un rateo ferie pari a 1/12 delle ferie spettanti nell’anno.
Considerato che il contratto collettivo prevede 160 ore di ferie all’anno, è dovuto un rateo di 13,33 ore per ogni mese lavorato.
Le ferie non maturano durante le seguenti assenze:
- malattia e infortunio, oltre il periodo di comporto;
- congedo parentale;
- assenza per malattia del bambino;
- aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali;
- cassaintegrazione a zero ore;
- sciopero;
- congedo straordinario retribuito per l’assistenza di familiari disabili;
- altre tipologie di assenze non retribuite.
Il Contratto collettivo prevede la maturazione di 88 ore di permessi retribuiti (R.O.L.), nella misura di 1 ora ogni 20 di effettivo lavoro prestato, più malattia, infortunio e congedo matrimoniale.
I permessi sono usufruibili a richiesta del lavoratore.
Il pagamento ai lavoratori dei permessi retribuiti avviene mensilmente in busta paga, indipendentemente dal loro reale godimento, attraverso la corresponsione della maggiorazione del 4,95% della retribuzione.
Non vi è accantonamento in Cassa Edile, bensì corresponsione diretta ed immediata all’operaio.