2019/01/31 – Accordo nazionale artigiani (Fondo prepensionamenti)

Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo “lavori pesanti e usuranti” di cui all’art. 105 del presente CCNL nel costituendo fondo “prepensionamenti” prevedendo una nuova aliquota dello 0.20 % a partire del mese di gennaio 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 25 del CCNL delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini del 24 gennaio 2014.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.

Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/ Edilcasse fino alla data del 31 Dicembre del 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo , che formerà parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da una apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.