2019/01/31 – Accordo nazionale artigiani (Sanedil)

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia e FeNeal, Filca e Fillea si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l’assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sulle seguenti voci retributive:

  • Minimo
  • Contingenza;
  • Edr;
  • Its.

Tale contributo sarà versato per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse.

Resta fermo che, sino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario nazionale, l’aliquota del contributo e quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%; pertanto da tale data decadranno automaticamente le prestazioni sanitaria erogate territorialmente dalle Casse Edili e Edilcasse.

Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi dal 1° gennaio 2019, è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

  • Minimo;
  • Contingenza;
  • Edr;
  • Premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili/Edilcasse o direttamente al Fondo sanitario.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.