Gli importi definiti dal decreto come costo del lavoro versato ai fini della regolarizzazione come vengono utilizzati?

Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle parti sociali nazionali e delle determinazioni degli altri organi istituzionali competenti (cfr. art. 4, co. 4 e 5 del DM e art. 6, co. 3 del DM), tali somme sono imputate ad un apposito fondo, in attesa delle statuizioni di cui sopra.