L’impresa non può assolvere l’onere contrattuale del pagamento della GNF ai propri dipendenti un mediante pagamento diretto ai Lavoratori delle somme corrispondenti agli accantonamenti.
Sentenze
- Il Giudice di prime cure ha statuito che il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatori.
- La sentenza, oltre a confermare l’importanza della funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa, pone l’accento sul dettato dell’art. 1270 del c.c. laddove dispone che “la delega non è più revocabile quando il delegato abbia già assunto l’obbligazione di pagare nei confronti del delegatario, circostanza che si verifica all’atto dell’iscrizione alla Cassa Edile.
- Il pagamento diretto non integra un’automatica revoca della delegazione di pagamento. Con l’iscrizione e con la presentazione delle denunce mensili, l’impresa si obbliga, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione in esse contenuta, ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi provinciali per gli operai edili ed affini. La sottoscrizione di tale dichiarazione, quindi, conferma la volontà dell’impresa di assoggettarsi alle fonti collettive comprensive dello Statuto e Regolamento della Cassa.
- La sentenza sottolinea, vieppiù, la finalità previdenziale ed assistenziale dei versamenti presso la Cassa Edile che, nel caso di pagamento diretto ai lavoratori, verrebbe frustrata se non elusa da un’anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro. Aggiunge, peraltro, che il pagamento diretto non integra un’automatica revoca della delegazione di pagamento.
- La sentenza conclude quindi che, in caso di pagamento diretto, l’impresa può agire nei confronti dei lavoratori con un’azione di ripetizione dell’indebito.
- Il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatorio nei confronti della Cassa Edile. Il giudicante, accogliendo totalmente le domande formulate dalla Cassa, ha ritenuto infondato, sia sotto il profilo probatorio che sotto il profilo sostanziale, l’unico motivo di opposizione presentato dall’opponente sull’eccepita estinzione dell’obbligazione.
- Sotto il profilo probatorio ha ritenuto inidonea la prova testimoniale fornita dall’impresa al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile. Ha sostenuto, infatti, che “…trattandosi di pagamenti legati alla retribuzione gli stessi dovevano essere tracciabili, ovvero quantomeno quietanziati se dati brevi mani, anche al fine di non esporsi al rischio di una nuova richiesta da parte dei lavoratori, dall’altro che in assenza di detta prova scritta appare inammissibile la prova per testi richiesta ex art. 2721 c.c.,….” .
- Sotto il profilo sostanziale, invece, la pronuncia, ribadendo l’importante funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa Edile, pone l’accento sugli artt. 1269 e ss. del c.c., nel senso che ritiene che non possa essere invocata l’esistenza di una revoca implicita sino a che l’impresa non revochi l’iscrizione alla Cassa Edile. La decisione in commento è ancor più significativa in quanto, per la prima volta, il giudice ha riconosciuto l’aggravante della lite temeraria condannando l’impresa opponente anche al risarcimento danni in favore della Cassa opposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.