Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato quindi può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Il lavoro part-time (o contratto di lavoro a tempo parziale) è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto all’orario di lavoro normale (full-time) previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo.
Il ricorso al lavoro a tempo parziale (part-time) è considerato “eccezionale” ed è soggetto a limitazioni da parte dei CCNL del settore edile.
Il part-time si distingue in:
- orizzontale quando l’orario ridotto di lavoro si attua con riferimento a tutti i giorni della settimana.
- verticale quando l’attività lavorativa si svolge solo in alcuni giorni predeterminati della settimana.
L’instaurazione del rapporto di lavoro part–time deve avvenire con atto scritto che precisa l’orario di lavoro.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, sono proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
Contratto applicato | N. dip. tempo indeterminato | n. max. dip. part-time |
---|---|---|
Artigianato | da 0 a 3 | 1 |
Industria | da 0 a 3 | 0 |
Artigianato o Industria | da 3 a 65 | 1 |
Artigianato o Industria | da 66 a 99 | 2 |
Può assumere 1 LAVORATORE a tempo parziale fino a un tetto massimo usufruibile pari a 912 ore annue dal momento dell’assunzione (art. 97 del vigente CCNL Artigianato).
Per questo tipo di assunzione occorre rispettare le procedure previste dal comma 9 dell’articolo 97 del CCNL che si riepilogano di seguito:
Il datore di lavoro comunicherà alle OO.SS. l’intenzione di assumere a tempo parziale l’operaio, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, nel silenzio della risposta, potrà procedere alla assunzione.”
Le Imprese che occupano più’ di 3 OPERAI a tempo indeterminato, indipendentemente dal contratto applicato, possono assumere con contratto PART-TIME almeno un operaio.
Il limite per l’assunzione del primo operaio part-time è fissato nel 30% degli operai a tempo indeterminato.
Possono assumere ulteriori operai part-time, ma nel limite del 3% degli operai a tempo indeterminato.
Ciò comporta che per assumere un secondo operaio con contratto part-time devono avere almeno 66 operai a tempo pieno.
Non rientrano nel conteggio i seguenti casi di contratto part-time:
Operai
- che usufruiscono di trattamento pensionistico;
- occupati in lavori di restauro e archeologici;
- non adibiti alla produzione (es.: addetti alle pulizie, cuochi, ecc.);
- di 4° livello;
- assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di:
- gravi e comprovati problemi di salute dell’operaio
- comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua;
Impiegati
- Tutti
Le imprese che non rispettano la norma contrattuale che limita il ricorso al lavoro part-time vengono considerate irregolari dalla Cassa Edile e segnalate alla BNI ai fini del rilascio del Durc.
La Cassa Edile richiede all’impresa un’integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti , calcolata sull’orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale.
La disposizione punta a combattere fenomeni di evasione parziale degli obblighi contributivi in un settore già` prostrato dalla crisi, nel quale può accadere che per contenere il costo del lavoro l’impresa assicuri come lavoratore part time l’operaio occupato di fatto a tempo pieno.