La Cassa Edile rimborsa all’Impresa una quota parte dell’indennità che quest’ultima è tenuta a versare mensilmente all’operaio, non in prova, e all’apprendista in caso di assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio fino alla guarigione.
Il rimborso integra la quota a carico dell’INAIL.
Il rimborso è operato in misura piena nel caso in cui l’operaio abbia almeno 450 ore denunciate alla Cassa Edile nel trimestre scaduto prima dell’evento.
Esempio: se la malattia inizia il 21 agosto, bisogna conteggiare le ore relative ai mesi di maggio, giugno e luglio. (si considerano le ore indicate dall’Impresa nelle denunce MUT)
L’importo del rimborso è pari a A x B x C x D, dove:
- A è il numero di giorni indennizzabili
- B è il coefficiente indicato nella tabella di seguito riportata.
- C è la retribuzione oraria dell’operaio (minimo di paga base +elemento economico territoriale + indennità territoriale di settore + ex indennità di contingenza).
- D è il numero di ore medie giornaliere
Le ore medie giornaliere di lavoro si ottengono dividendo per sette l’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza.
Esempio: nel caso di orario di lavoro a tempo pieno (40 ore), D è pari a 5,71.
Nel caso di lavoratore discontinuo (livello D1 o D2) il calcolo viene generalmente effettuato considerato 48 ore di lavoro alla settimana e, pertanto, con il coefficiente D viene assunto pari a 6,86.
Il rimborso è erogato per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, comprese le domeniche e le festività.
Il rimborso è proporzionalmente ridotto nel caso in cui l’operaio abbia un numero di ore denunciate nel trimestre scaduto inferiore a 450.
Il rimborso è operato per intero per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento.
Ai fini del calcolo delle 450 ore, si considerano:
- ordinarie lavorate di lavoro
- le ore di altre malattie o infortuni
- le ore di ferie godute
- le festività
- i permessi retribuiti
- le ore di concedo
- le ore di permessi sindacali
- Le ore di CIG
- gli altri permessi retribuiti
L’Impresa per ottenere il rimborso dalla Cassa Edile deve avere indicato nella denuncia MUT:
- gli accantonamenti ridotti per infortunio, malattia professionale
- gli operai infortunati o in malattia professionale
Inoltre, deve allegare alla denuncia MUT copia delle dichiarazioni INAIL di infortunio ed eventuali certificati medici dai quali si evince la causa, la diagnosi e la durata complessiva dell’evento.
Nei calcoli degli importi spettanti per infortunio, malattia professionale è necessario calcolare la durata dell’evento.
Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, a partire dal giorno successivo a quello dell’evento e fino all’ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia.
Infatti, il giorno dell’infortunio è da considerarsi a tutti gli effetti, come giorno lavorativo, anche se l’infortunio si verifica ad inizio della giornata.
Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.
La denuncia deve contenere la situazione “fotografata” al mese, e non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se già noto al momento della compilazione.
Esempio: Caso di un lavoratore che si infortuna il 27 settembre e rimane assente fino al 15 novembre.
Nella denuncia di settembre vanno indicati 3 giorni di infortunio, inserendo “data inizio assenza” 28 settembre e “data fine infortunio” 30 settembre (anche se è già nota la circostanza che il lavoratore ha proseguito l’assenza dal lavoro).
Nella denuncia di ottobre va ricercato ed agganciato l’evento 28 settembre e va inserita “data fine infortunio” 31 ottobre.
Nella denuncia di novembre va ricercato ed agganciato l’evento 28 settembre e va inserita “data fine infortunio” 15 novembre.
Nel caso di prosecuzione di un evento nel mese successivo bisogna porre attenzione al corretto inserimento con “aggancio” all’evento del mese precedente.
Spesso si riscontrano richieste di rimborso errate dovute proprio all’errata indicazione dell’inizio evento.
Periodo | A carico Cassa Edile | A carico Impresa | Integrazione al lavoratore |
---|---|---|---|
da 1′ a 90’giorno | 0,234 | 0,0198 | 0,2538 |
da 91’giorno | 0,045 | 0,0124 | 0,0574 |