In alcuni lavori lavori pubblici, in fase di gara, viene inserito l’importo presunto della manodopera e la ditta dichiara tale importo. In questi casi quale è il valore atteso della manodopera? Quello inserito in fase di gara o quello della tabella del D.M. 143/2021?

La congruità utilizza un suo sistema di calcolo: confronta il costo della manodopera dichiarato dalla ditta affidataria al sistema delle Casse Edili con un valore di costo “atteso”.

Eventuali diverse valutazioni del costo della manodopera presenti nei bandi o nei documenti di aggiudicazione del lavoro non rilevano.

Sicuramente sono elementi che l’impresa affidataria può produrre in sede di istruttoria della pratica di rilascio dell’attestato di congruità qualora avesse necessità di giustificare un minore utilizzo di manodopera rispetto al valore atteso.