E’ riconosciuto un:
- incentivo di €. 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa
- un voucher formazione di €. 150 da utilizzare per il lavoratore assunto.
L’impresa ha l’impegno a svolgere, presso gli Enti bilaterali di settore, le 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.
Le imprese che:
- assumono un lavoratore under 30 anni (max. 29 anni e 364 giorni) con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato a partire dal 1° gennaio 2020 (requisito oggettivo).
- sono in regola con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione. (n.b.: l’impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione) (requisito soggettivo)
- non hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni. (requisito soggettivo)
Sono privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l’invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
Il beneficio spetta per le assunzione effettuate a far data 1° gennaio 2020.
L’incentivo è riconosciuto:
- alla singola impresa per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e, comunque, il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione);
- una sola volta al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro.
La Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione.
La domanda va presentata tramite PEC, a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.
Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato “DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO”, corredato della dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti.
Le Casse Edili/Edilcasse procedono alla formazione di una graduatoria delle domande pervenute e alla contestuale comunicazione alle imprese:
- entro il 30 aprile, per le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 marzo)
- entro il 31 ottobre, per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre)
Sono escluse le domande pervenute da imprese divenute irregolari successivamente alla presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione.
Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa la Cassa Edile/Edilcassa procede con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite al primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.
Le istanze non accolte per incapienza del fondo entrano di diritto nella graduatoria del semestre successivo. A parità di condizioni vale il criterio cronologico riferito alla data di presentazione dell’istanza.
Le Casse Edili/Edilcasse effettuano una rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.
Criterio | Punteggio | Note |
---|---|---|
A: Anzianità contributiva | 1*X | X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell’azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi. |
B: Assunzione tramite Blen.it | 20 | Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it |
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto a tempo determinato | X/5 | X é il numero di giorni compresi tra inizio semestre edile e data di assunzione/trasformazione. Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente iI primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X e uguale a O. |
D: Età del lavoratore | (30 – x)/3 | X è l’età (in anni) del lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione |
Formula da applicare per le graduatorie: A + B – C + D
Fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi, il mancato riconoscimento o la revoca dal beneficio si attua allorquando, nei 6 mesi successivi, si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
La Cassa Edile/Edilcassa cui è stata inoltrata la richiesta dell’incentivo mediante l’emissione di un voucher virtuale.
Il voucher formativo puó essere impiegato per corsi di formazione del lavoratore oggetto della domanda di sgravio contributivo.
Non beneficiano del voucher formativo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato “– “DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE”
- Presso la Scuola Edile di riferimento attraverso il rilascio da parte della CE/EC del voucher virtuale da registrare sulla posizione dell’impresa. Successivamente la Cassa procederà a riconoscere l’importo del voucher alla Scuola Edile.
- Presso le Scuole Edili della regione di appartenenza, in assenza del corso di interesse nella Scuola edile di riferimento. Anche in questo caso la Cassa di competenza provvederà al rilascio del voucher virtuale per procedere poi al riconoscimento dell’importo alla Scuola Edile.
- Presso una struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, laddove l’impresa non trovasse il corso di interesse, come indicato nei precedenti punti. In quest’ultimo caso, l’importo del voucher, laddove non direttamente versato alla struttura prescelta, potrò essere compensato a fronte della presentazione della documentazione necessaria, con i contributi dovuti alla CE/ED.
- 180 giorni dalla data di assunzione
NO.
L’incentivo all’occupazione dell’importo di € 600,00 è riconosciuto agli operai che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato.
Il Voucher di € 150,00, invece, è riconosciuto nelle medesime ipotesi ad esclusione dell’apprendistato professionalizzante.
Tutte le imprese che al momento della richiesta del beneficio e al momento della compensazione da parte della Cassa edile/Edilcassa competente siano in regola con i versamenti in tutte le Casse edili/Edilcasse in cui abbiano una posizione aperta. Hanno diritto anche le aziende con un piano di rateizzazione in corso, purché in regola con il versamento delle rate. Le aziende richiedenti non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti un lavoratore con medesimo livello e mansione del lavoratore neoassunto.
La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella del luogo in cui avviene l’assunzione.
La Cassa Edile/Edilcassa competente rimane quella del luogo in cui è avvenuta l’assunzione.
Le domande di accesso all’incentivo devono pervenire alla Cassa Edile/Edilcassa competente (ad eccezione della fase di avvio del fondo) entro 30 giorni dalla data di assunzione e/o trasformazione, attraverso l’invio della documentazione tramite PEC. Le domande saranno esaminate ed elaborate entro la fine del mese successivo a quello di chiusura del semestre. Si ricorda che i due semestri sono 1° ottobre – 31 marzo e 1° aprile-30 settembre.
In tale evenienza si provvederà a registrare, sulla posizione dell’impresa, il corrispettivo importo a debito maturato a seguito della revoca della compensazione che sarà prontamente comunicata all’impresa per il relativo recupero.
Ai fini del computo del 30% di cui al punto 8 del Regolamento si considera la media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’impresa nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore in caso di presenza di decimali.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
NO.
La revoca avviene nelle ipotesi di licenziamento di cui al punto 7 dell’art. 3 del Regolamento.
NO.
L’incentivo è riconosciuto a tutte le imprese che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle trasformazioni di contratti a tempo determinato.
Non è obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi.
Risulta trainante, però, al fine della richiesta del voucher di €150,00, aver richiesto l’incentivo di € 600,00.
Il bonus formativo dovrà essere richiesto presentando apposita domanda attraverso il modello denominato “Domanda di incentivo- Voucher Formativo”.
La compensazione va effettuata su tutto quanto dovuto dall’impresa nel mese di competenza, fermo restando la verifica della Cassa circa la capienza del Fondo Incentivo Occupazione.
Il controllo delle risorse disponibili va effettuato subito dopo l’elaborazione della graduatoria, verificando la capienza del Fondo Incentivo all’occupazione all’ultimo giorno dell’ultimo mese del semestre da erogare (es. semestre ottobre/marzo – Graduatoria da elaborare entro aprile – Verifica disponibilità del Fondo l’ultimo giorno del mese di marzo).
Si.
A seguito della richiesta, effettuata per iscritto dall’impresa e previo controllo della insussistenza di debiti presso la Cassa competente all’erogazione, può essere prevista la compensazione presso altra Cassa, con conseguente passaggio delle relative somme dalla prima Cassa, nei seguenti casi:
- nel caso di cancellazione definitiva dall’anagrafe imprese della Cassa Edile/Edilcassa di competenza, la quale provvederà immediatamente al trasferimento delle somme presso la consorella in cui risulti attiva la posizione dell’impresa;
- nel caso di comunicazione di sospensione dell’attività da parte dell’impresa. In tale caso il trasferimento della somma a titolo di incentivo, alla Cassa in cui risulta attiva l’impresa, avverrà dopo sei mesi di effettiva sospensione dell’attività dell’impresa nella Cassa di competenza.
I “successivi sei mesi “ vengono calcolati a partire dalla data di assunzione del lavoratore.
Il riferimento è all’unità produttiva nella quale il lavoratore è stato assunto.
Il rispetto di tale requisito (e quindi l’esistenza di altre richieste di incentivo presso altre Casse), può essere verificato esclusivamente tramite l’autodichiarazione dell’impresa.
L’incentivo di euro 600 nonché il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell’erogazione, alla ritenuta d’acconto al 4% prevista dall’articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
Gli incentivi per l’incentivo all’occupazione, nonché il relativo voucher hanno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto sono assoggettati, al momento dell’erogazione, alla ritenuta del 4% a titolo d’acconto dell’imposta ex art. 28, 2° comma del DPR 600/1973.
La Cassa Edile:
- versa la ritenuta all’erario attraverso il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello dell’avvenuta trattenuta, con l’inserimento del codice tributo 1045.
- successivamente rilascia all’azienda una Certificazione su carta semplice dei contributi e delle ritenute operate. Tali importi saranno poi dichiarati nel quadro SF del modello 770.