Gli operai edili hanno diritto, per ogni anno di anzianità conseguita presso l’Impresa, ad un compenso aggiuntivo che viene corrisposto nel mese di luglio (Ferie) e nel mese di dicembre (Gratifica natalizia).
Per gli impiegati il trattamento è assolto dall’Impresa con l’erogazione di due mensilità di retribuzione (13′ e 14′ mensilità).
Per gli operai il trattamento è assolto dall’Impresa con un accantonamento mensile alla Cassa Edile, che poi provvede ad erogarlo all’operaio.
La quota accantonata alla Cassa Edile è calcolata in misura percentuale sulla retribuzione ordinaria percepita durante l’effettiva prestazione lavorativa.
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è pertanto assolto dall’impresa con la corresponsione delle percentuali indicate nella sottostante tabella, calcolata su paga base, ex contingenza, E.E.T., indennità territoriale di settore e, per i caposquadra la relativa maggiorazione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale (40 ore operai normali e 48 discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.
Gli importi percentuali vengono accantonati mensilmente da parte delle imprese, al netto delle ritenute fiscali.
Per le ore lavorate
Accantonamenti netti in Cassa Edile = Retribuzione oraria (art. 24 punto 3 CCNL) x (ore lavorate + ore festività) x 14,20%